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@antonioaltamura
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<data_decisione>15/12/2000</data_decisione>
<data_deposito>04/01/2001</data_deposito>
<tipologia_giudizio>GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE</tipologia_giudizio>
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<massime>
<massima>
<numero>26001</numero>
<titolo><![CDATA[Corte dei conti - Giudizio in materia pensionistica - Proponibilità dei ricorsi senza patrocinio legale, ovvero (in subordine) mancata previsione della proponibilita' senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice - Lamentata, irragionevole, diversità di disciplina rispetto a quella dettata per il giudizio civile, per il processo del lavoro e per il processo tributario, incidente sul diritto di azione e difesa - Manifesta infondatezza della questione.]]></titolo>
<testo><![CDATA[Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19) impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che i ricorsi in materia pensionistica <<possano essere proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia>>. Infatti, non può ritenersi imposto al legislatore, quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo rientrando, invece, nella sua discrezionalita' anche il potere di non introdurre l'onere del patrocinio legale. Nel caso specifico la scelta operata non appare irragionevole in quanto si attaglia alla semplificazione procedimentale che caratterizza il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti e comunque non interdice all'interessato di avvalersi della difesa tecnica.
- Vedi sentenze n. 189/2000, n. 160/1995, n. 351/1989 sulla discrezionalità della scelta relativa all'introduzione dell'onere del patrocinio legale.
- Vedi sentenze n. 173/1996 e n. 428/1995 sul giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti.
L.T.]]></testo>
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<data_deposito>04/01/2001</data_deposito>
<tipologia_giudizio>GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE</tipologia_giudizio>
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<massime>
<massima>
<numero>26002</numero>
<titolo><![CDATA[Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicita' di giurisdizione - Questione sollevata in via meramente ipotetica - Manifesta inammissibilità.]]></titolo>
<testo><![CDATA[Manifesta inammissibilità - per essere stata la questione sollevata in via meramente ipotetica - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimita' di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione.
L.T.]]></testo>
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<numero>26016</numero>
<titolo><![CDATA[Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicita' di giurisdizione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.]]></titolo>
<testo><![CDATA[Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti la procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione. Va, infatti, considerato erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando.
L.T.]]></testo>
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<anno_pronuncia>2001</anno_pronuncia>
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<data_decisione>15/12/2000</data_decisione>
<data_deposito>04/01/2001</data_deposito>
<tipologia_giudizio>GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE</tipologia_giudizio>
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<massime>
<massima>
<numero>26003</numero>
<titolo><![CDATA[Termini normativi della questione sollevata - Erronea indicazione nel dispositivo della ordinanza di rimessione - Correzione, sulla base dei motivi esposti.]]></titolo>
<testo><![CDATA[Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, l'erronea indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione del comma 2 di tale articolo, può essere corretta in quella del comma 2-bis atteso che, come emerge dalla motivazione dello stesso atto di promovimento del giudizio di costituzionalità, la censura del rimettente investe chiaramente quest'ultima disposizione.
A.M.M.]]></testo>
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<titolo><![CDATA[Imposte e tasse - Imposizione straordinaria per l'anno 1992 - Applicabilità ai possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli - Lamentata, manifesta, disparità di trattamento rispetto ai possessori di altre categorie di beni "elitari" - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.]]></titolo>
<testo><![CDATA[Manifesta infondatezza - trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, in ordine alla quale non vengono addotti dal giudice rimettente profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte ad un diverso avviso - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis, e comma 2-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto prevedono, per l'anno 1992, una imposizione straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli.
- V. le precedenti ordinanze n. 475/1994, n. 355/1995 e n. 471/1997.
A.M.M.]]></testo>
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<numero>26004</numero>
<titolo><![CDATA[Responsabilità civile - Danni a persone o cose cagionati dalla fauna selvatica - Esclusione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, della responsabilità statale - Assunta irragionevole disparita' di trattamento tra la pubblica amministrazione e i privati proprietari di animali, responsabili 'ex' art. 2052 cod. civ. e rispetto alla risarcibilità di danni alle colture agricole (posta a carico di un apposito fondo regionale) - Manifesta infondatezza della questione.]]></titolo>
<testo><![CDATA[Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità - non si applica ai danni causati dalla fauna selvatica. Quest'ultima si trova infatti in una condizione radicalmente diversa rispetto agli animali domestici o in cattività, ed il danno da essa arrecato deve considerarsi alla stregua di un evento naturale. Né la norma impugnata crea disparità di trattamento tra gli agricoltori (i quali nel caso di danni alla produzione agricola causati dalla fauna selvatica possono beneficiare dell'indennizzo erogato da un fondo regionale costituito 'ad hoc') e tutti gli altri soggetti danneggiati: non è infatti irrazionale una disciplina che, in considerazione della sua specificità, preveda una maggiore tutela per l'attività agricola.
M.R.]]></testo>
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<presidente>SANTOSUOSSO</presidente>
<relatore_pronuncia>Massimo Vari</relatore_pronuncia>
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<data_decisione>15/12/2000</data_decisione>
<data_deposito>04/01/2001</data_deposito>
</pronuncia_testata>
<pronuncia_testo>
<collegio><titolo>LA CORTE COSTITUZIONALE</titolo>composta dai signori: &#13;
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; &#13;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, &#13;
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto &#13;
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;</collegio>
<epigrafe>ha pronunciato la seguente<titolo>Ordinanza</titolo>nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del &#13;
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di &#13;
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con &#13;
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con tre &#13;
ordinanze emesse il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti, sezione &#13;
giurisdizionale per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai &#13;
nn. 409, 410 e 592 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella &#13;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 43, 1ª serie speciale, &#13;
dell'anno 2000. &#13;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei &#13;
ministri; &#13;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice &#13;
relatore Massimo Vari. &#13;
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la &#13;
Regione siciliana, con tre ordinanze di analogo tenore, tutte in data &#13;
16 marzo 2000, emesse nel corso di giudizi pensionistici, ha &#13;
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, &#13;
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del &#13;
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di &#13;
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con &#13;
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui &#13;
prevede che i ricorsi in materia pensionistica "possano essere &#13;
proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte &#13;
in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza &#13;
patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello &#13;
predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche &#13;
con riferimento alla natura della controversia"; &#13;
che, ad avviso del rimettente, vi sarebbe una irragionevole &#13;
divaricazione fra la disciplina dell'assistenza tecnica nel giudizio &#13;
pensionistico innanzi alla Corte dei conti e quella dettata per il &#13;
giudizio civile, per il processo del lavoro, anche relativamente alle &#13;
cause di natura previdenziale, e per il processo tributario, giudizi &#13;
tutti per i quali è prevista, come principio generale, la necessità &#13;
dell'assistenza tecnica, derogabile soltanto nelle specifiche ipotesi &#13;
previste dalla legge; &#13;
che, in particolare, non sarebbe dato comprendere le ragioni &#13;
della scelta operata dal legislatore ove si consideri che il giudizio &#13;
pensionistico si configura ormai come un processo di parti, modellato &#13;
sul giudizio civile ordinario, nel quale si trattano, oltretutto, &#13;
questioni di elevatissima complessità tecnica, come risulterebbe &#13;
confermato dalla circostanza che per l'appello è prevista la &#13;
necessaria assistenza di un avvocato cassazionista; &#13;
che, quale ulteriore elemento di irragionevolezza della &#13;
denunciata disposizione, il rimettente, nel ricordare la diversa &#13;
disciplina dettata per l'assistenza tecnica nella fase di appello, &#13;
ancorché il merito del giudizio sia lo stesso, osserva, in &#13;
particolare, che la predetta disposizione "non solo potrebbe ledere &#13;
sostanzialmente il corretto uso del diritto di azione e di difesa ma &#13;
anche stimolare un processo inflattivo del ricorso in appello", nel &#13;
tentativo di recuperare quanto incautamente compromesso nella prima &#13;
fase del giudizio; &#13;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio &#13;
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello &#13;
Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero, nel &#13;
merito, per l'infondatezza della sollevata questione. &#13;
Considerato che, secondo quanto questa Corte ha già avuto &#13;
occasione di affermare, non può ritenersi imposto al legislatore, &#13;
quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come &#13;
indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo, &#13;
rientrando, invece, nella sua discrezionalità anche il potere di non &#13;
introdurre l'onere del patrocinio legale, in considerazione della &#13;
tenuità del valore della lite e della natura della controversia, o, &#13;
ancora, in ragione delle caratteristiche del singolo atto da &#13;
compiersi in giudizio, potendo essere sufficiente che, in &#13;
procedimenti più snelli, venga assicurata alla parte la possibilità &#13;
di interloquire personalmente oppure di farsi assistere da un &#13;
difensore, senza rendere obbligatoria tale assistenza (vedi, ex &#13;
plurimis, sentenze n. 189 del 2000, n. 160 del 1995 e n. 351 del &#13;
1989); &#13;
che, con specifico riferimento al giudizio pensionistico &#13;
innanzi alla Corte dei conti, il fatto che l'assistenza tecnica sia &#13;
prevista come obbligatoria solo per lo svolgimento della difesa orale &#13;
in udienza si giustifica con la semplificazione procedimentale che &#13;
caratterizza tale processo, in considerazione della particolarità &#13;
delle questioni trattate (vedi sentenza n. 173 del 1996); &#13;
che, comunque, il diritto costituzionale di difesa è &#13;
assicurato, in tale giudizio, anche dal fatto che la disposizione &#13;
denunciata non interdice all'interessato di avvalersi della difesa &#13;
tecnica (vedi sentenza n. 428 del 1995); &#13;
che, al tempo stesso, l'obbligo dell'assistenza tecnica nel &#13;
giudizio di appello, da parte di un avvocato cassazionista, trova &#13;
giustificazione nella natura del gravame nel processo pensionistico, &#13;
che può essere proposto solo per motivi di diritto; &#13;
che, in ragione di ciò, le censure prospettate dalle &#13;
ordinanze, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, &#13;
devono reputarsi manifestamente infondate. &#13;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, &#13;
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi &#13;
davanti alla Corte costituzionale.</epigrafe>
<testo/>
<dispositivo>per questi motivi &#13;
LA CORTE COSTITUZIONALE &#13;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di &#13;
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge &#13;
15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e &#13;
controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, &#13;
nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli &#13;
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione &#13;
giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in &#13;
epigrafe. &#13;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, &#13;
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000. &#13;
Il Presidente: Santosuosso &#13;
Il redattore: Vari &#13;
Il cancelliere: Fruscella &#13;
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001. &#13;
Il cancelliere: Fruscella</dispositivo>
</pronuncia_testo>
</pronuncia>
<pronuncia>
<pronuncia_testata>
<anno_pronuncia>2001</anno_pronuncia>
<numero_pronuncia>2</numero_pronuncia>
<tipologia_pronuncia>O</tipologia_pronuncia>
<presidente>SANTOSUOSSO</presidente>
<relatore_pronuncia>Annibale Marini</relatore_pronuncia>
<redattore_pronuncia>Annibale Marini</redattore_pronuncia>
<data_decisione>15/12/2000</data_decisione>
<data_deposito>04/01/2001</data_deposito>
</pronuncia_testata>
<pronuncia_testo>
<collegio><titolo>LA CORTE COSTITUZIONALE</titolo>composta dai signori: &#13;
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; &#13;
Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo &#13;
ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto &#13;
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;</collegio>
<epigrafe>ha pronunciato la seguente<titolo>Ordinanza</titolo>nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 68 del &#13;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione &#13;
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della &#13;
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della &#13;
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, promossi &#13;
con ordinanze emesse il 29 ottobre e il 30 novembre 1999 dal &#13;
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di &#13;
Catania, sui ricorsi proposti dalla Federazione lavoratori della &#13;
funzione pubblica - Confederazione generale italiana del lavoro &#13;
(CGIL) ed altri contro la Provincia regionale di Messina e da Aprile &#13;
Silvana contro il comune di Catania ed altra, iscritte ai numeri 63 e &#13;
157 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale &#13;
della Repubblica nn. 9 e 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. &#13;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei &#13;
ministri; &#13;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice &#13;
relatore Annibale Marini. &#13;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, &#13;
sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999 &#13;
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, &#13;
questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto &#13;
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione &#13;
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della &#13;
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della &#13;
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, "nella &#13;
parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in &#13;
ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato &#13;
o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi &#13;
comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione &#13;
(comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione &#13;
della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti &#13;
il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, &#13;
attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione &#13;
piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché &#13;
atti di organizzazione e non di gestione"; &#13;
che il rimettente - investito della impugnativa di una &#13;
deliberazione della giunta provinciale di Messina, avente ad oggetto &#13;
"Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni di &#13;
direzione, dirigenziali e di alta specializzazione, collaborazioni &#13;
esterne ad alto contenuto di professionalità per uffici di diretta &#13;
collaborazione con l'organo di governo" - assume di avere &#13;
giurisdizione in ordine ai soli motivi del ricorso involgenti i &#13;
tradizionali vizi di legittimità dell'atto amministrativo e di &#13;
dovere invece pervenire ratione materiae ad una pronuncia &#13;
declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai &#13;
sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con &#13;
riferimento a tutti gli altri motivi; &#13;
che pertanto i ricorrenti, al fine di ottenere una pronuncia &#13;
di merito in ordine a tutti i profili dedotti, si troverebbero nella &#13;
necessità di adire successivamente anche il giudice ordinario; &#13;
che siffatta ripartizione della giurisdizione tra giudice &#13;
ordinario e giudice amministrativo, relativamente a talune tipologie &#13;
di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici, sarebbe in &#13;
contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della &#13;
violazione del principio di ragionevolezza che sotto quello della &#13;
violazione del principio di eguaglianza, per la disparità di &#13;
trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati, essendo data &#13;
a questi ultimi, diversamente dai primi, la possibilità di ottenere &#13;
una completa tutela per la violazione delle proprie situazioni &#13;
soggettive attraverso il ricorso al solo giudice ordinario; &#13;
che sarebbe altresì leso, in danno dei dipendenti pubblici, &#13;
il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., per &#13;
il possibile contrasto di giudicati conseguente alla duplicità di &#13;
giurisdizione e per l'aggravio nell'esperimento dei mezzi di tutela; &#13;
che il sistema potrebbe essere ricondotto a legittimità &#13;
solamente mediante la previsione di una giurisdizione esclusiva del &#13;
giudice ordinario in materia di lavoro, con l'attribuzione del potere &#13;
di annullamento degli atti presupposti illegittimi; &#13;
che il medesimo giudice, con ordinanza emessa il 30 novembre &#13;
1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della &#13;
stessa norma e nei medesimi termini di cui alla precedente ordinanza; &#13;
che in questo secondo giudizio il rimettente - chiamato a &#13;
decidere sulla impugnativa di un provvedimento di esclusione da un &#13;
concorso bandito dal comune di Catania, proposta da una concorrente &#13;
avente diritto alla speciale "riserva" prevista per il personale &#13;
interno con qualifica immediatamente inferiore - ritiene che siffatta &#13;
controversia non possa rientrare tra quelle "in materia di procedure &#13;
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche &#13;
amministrazioni" per le quali l'art. 68, comma 4, del decreto &#13;
legislativo n. 29 del 1993 prevede la giurisdizione del giudice &#13;
amministrativo, in quanto, rispetto alla concorrente interna in quota &#13;
di "riserva", il concorso dovrebbe configurarsi come una procedura &#13;
non di assunzione ma di progressione in carriera e, dunque, &#13;
assumerebbe il valore di una vicenda modificativa del rapporto di &#13;
lavoro, in quanto tale attribuita alla giurisdizione del giudice &#13;
ordinario, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 68; &#13;
che, tuttavia, essendo prevista un'unica graduatoria per i &#13;
concorrenti in quota di "riserva" e per quelli esterni, l'esito &#13;
dell'impugnativa verrebbe inevitabilmente ad incidere anche sulla &#13;
posizione di questi ultimi, per i quali la procedura concorsuale è &#13;
invece sicuramente di assunzione, con attribuzione delle relative &#13;
controversie al giudice amministrativo; &#13;
che, pertanto, il rimettente ritiene di dover declinare la &#13;
giurisdizione, con riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente &#13;
ed ai suoi riflessi nei confronti dei controinteressati &#13;
"riservatari", e di dover invece decidere nel merito con riferimento &#13;
ai soli controinteressati "esterni"; &#13;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del &#13;
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura &#13;
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di &#13;
inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni; &#13;
che - per quanto riguarda la prima ordinanza - ad avviso &#13;
dell'Avvocatura difetterebbe, in primo luogo, il requisito della &#13;
necessaria pregiudizialità della questione rispetto alla definizione &#13;
del giudizio principale, atteso che la questione stessa sarebbe &#13;
essenzialmente sollevata con riguardo alla posizione dei dipendenti &#13;
pubblici contrattualizzati mentre il ricorso sarebbe dallo stesso &#13;
rimettente ritenuto ammissibile, in relazione al contenuto dell'atto &#13;
impugnato, proprio in quanto proposto non da dipendenti in quanto &#13;
tali ma da organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali; &#13;
che, in ogni caso, non sussisterebbe, nel merito, alcuna &#13;
disparità di trattamento in danno dei dipendenti pubblici, né &#13;
menomazione o aggravio del loro diritto di difesa, in quanto la &#13;
giurisdizione del giudice ordinario riguarderebbe ogni tipo di &#13;
controversia di lavoro del personale contrattualizzato e sarebbe tale &#13;
da offrire, attraverso il potere di disapplicazione degli atti &#13;
amministrativi presupposti ritenuti illegittimi, una tutela &#13;
esaustiva; &#13;
che non sussisterebbe, d'altro canto, il prospettato rischio &#13;
di contrasto di giudicati, proprio in quanto, attraverso la &#13;
disapplicazione, il giudice ordinario conosce della legittimità &#13;
dell'atto amministrativo incidenter tantum, senza efficacia di &#13;
giudicato; &#13;
che, per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, ad &#13;
avviso dell'Avvocatura la posizione soggettiva del candidato &#13;
"interno" rispetto allo svolgimento dell'unitaria procedura &#13;
concorsuale non differirebbe - diversamente da quanto il rimettente &#13;
assume - da quella del candidato "esterno", essendo entrambi titolari &#13;
di una posizione di interesse legittimo, tutelabile dal giudice &#13;
amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità; &#13;
che, pertanto, nella specie non sussisterebbero i presupposti &#13;
per una pronuncia parzialmente declinatoria della giurisdizione, &#13;
essendo la cognizione della controversia interamente attribuita alla &#13;
giurisdizione del giudice adito. &#13;
Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima &#13;
norma, vanno riuniti per essere unitariamente decisi; &#13;
che, per quanto riguarda la prima delle due ordinanze, lo &#13;
stesso rimettente dà atto, nella disamina dei motivi di ricorso, che &#13;
taluni di quelli in ordine ai quali ritiene sussistere la &#13;
giurisdizione del giudice amministrativo investono l'intero &#13;
regolamento impugnato comportando, in caso di accoglimento, &#13;
l'annullamento dell'atto medesimo; &#13;
che, in tale ipotesi, resterebbe evidentemente esclusa la &#13;
necessità per i ricorrenti di adire successivamente anche il giudice &#13;
ordinario; &#13;
che la questione - in difetto di qualsiasi pur sommaria &#13;
valutazione in ordine alla eventuale infondatezza dei suddetti motivi &#13;
del ricorso - risulta, pertanto, sollevata in via meramente ipotetica &#13;
e va, per tale ragione, dichiarata manifestamente inammissibile; &#13;
che, per quanto riguarda la seconda ordinanza, appare palese &#13;
l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il &#13;
rimettente, secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta &#13;
avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per &#13;
quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli &#13;
altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica &#13;
indicata nel bando; &#13;
che, pertanto, l'intera controversia deve ritenersi &#13;
attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi &#13;
dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993; &#13;
che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente &#13;
infondata. &#13;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, &#13;
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi &#13;
innanzi alla Corte costituzionale.</epigrafe>
<testo/>
<dispositivo>per questi motivi &#13;
LA CORTE COSTITUZIONALE &#13;
Riuniti i giudizi, &#13;
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di &#13;
legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo 3 &#13;
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle &#13;
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di &#13;
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, &#13;
n. 421), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli &#13;
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale amministrativo &#13;
regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza &#13;
emessa il 29 ottobre 1999; &#13;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di &#13;
legittimità costituzionale dell'art. 68 del predetto decreto &#13;
legislativo sollevata, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 &#13;
Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione &#13;
staccata di Catania, con ordinanza emessa il 30 novembre 1999. &#13;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, &#13;
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000. &#13;
Il Presidente: Santosuosso &#13;
Il redattore: Marini &#13;
Il cancelliere: Fruscella &#13;
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001. &#13;
Il cancelliere: Fruscella</dispositivo>
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