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Regolamento ANVUR classificazione riviste Area non bibliometrica (2015-2019)
date disclaimer
2017-10-11
il seguente testo è la conversione in markdown del regolamento ANVUR pubblicato alla data indicata, potrebbe essere stato sostituito da una versione aggiornata. In ogni caso fa fede l'originale sul sito anvur.org (se ancora disponibile)

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE NELLE AREE NON BIBLIOMETRICHE

Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

visto l’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) e h) della legge 30 dicembre 2010, n. 2401;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari" e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 52;

visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120 contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari" e viste, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 dell’Allegato D3.

Considerato

che il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 ha modificato la previgente disciplina inerente alla individuazione dei criteri e parametri per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;

che pertanto l’ANVUR ha approvato in data 21 luglio 2016 un Regolamento in materia di classificazione delle riviste;

che è intendimento dell’ANVUR apportare modifiche al Regolamento stesso alla luce dell’esperienza maturata nei primi mesi della sua applicazione e dei suggerimenti ricevuti;

nella seduta del 3 maggio 2017 ha approvato il seguente testo:

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Efficacia

  1. Il presente Regolamento disciplina l’impiego di criteri, parametri e indicatori per la classificazione e il suo aggiornamento a qualsiasi titolo delle riviste scientifiche e di classe A, stabilendo, ove necessario, specifiche regole per le riviste per le quali sia appropriato l’uso degli indicatori dell’impatto della produzione scientifica richiamati dall’art. 5, lett. b), dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

  2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente, adottato l’11 novembre 2015.

Art. 2 - Pubblicazioni soggette a valutazione

  1. Sono soggette a valutazione da parte dell’ANVUR, per le finalità del presente Regolamento, le riviste con finalità scientifiche dotate di codice ISSN.

  2. Per le medesime finalità, le pubblicazioni elettroniche sono considerate riviste esclusivamente qualora soddisfino i requisiti richiesti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, a partire dal 2014, per il rilascio del codice ISSN ai periodici online con finalità di studio o scientifiche.

  3. Non sono comunque valutabili le pubblicazioni rientranti nelle seguenti categorie:

    a) giornali quotidiani;
    b) riviste settimanali;
    c) periodici di varia cultura, politica, attualità, costume;
    d) periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche;
    e) “house organ” aziendali;
    f) bollettini e newsletter;
    g) siti, portali web, blog e, in genere, pubblicazioni online prive dei requisiti per la registrazione come riviste con finalità scientifica ai sensi del precedente comma 2;
    h) atti di accademie non registrati dagli editori come riviste;
    i) working paper;
    l) pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta;
    m) riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali, enti pubblici nazionali e locali, istituzioni pubbliche non scientifiche di varia natura;
    n) riviste espressione di formazioni politiche, sindacali, religiose con esclusiva o prevalente finalità di promozione delle rispettive missioni.

Art. 3 - Tempi di valutazione ed efficacia temporale

  1. Il giudizio di scientificità si svolge sulla base di un periodo corrispondente a un anno ovvero, alternativamente, a quello necessario per la pubblicazione di due fascicoli.

  2. Il giudizio sull’inclusione d’una rivista nella classe A si svolge sulla base di un periodo corrispondente a tre anni ovvero, alternativamente, al tempo necessario per raggiungere la pubblicazione di sei fascicoli.

  3. Il giudizio che dà luogo all’inclusione di una rivista nella lista delle riviste scientifiche ovvero delle riviste di classe A retroagisce, a meno di una scelta differente motivata dall’ANVUR, in ragione del periodo assunto a base del medesimo giudizio, fatti salvi gli effetti dei procedimenti terminati prima della sua pubblicazione da parte dell’ANVUR.

  4. In caso di esito negativo della valutazione, non è possibile chiedere un nuovo giudizio prima che sia trascorso interamente un periodo tale da escludere che vengano valutati due volte i medesimi fascicoli.

  5. In caso di declassamento, quale che ne sia la causa, gli effetti che ne derivano sono posticipati a far capo dal 31 dicembre dell’anno successivo alla pubblicazione della relativa delibera da parte dell’ANVUR, che avrà cura di adottare una sola delibera di declassamento nell’ultimo trimestre di ciascun anno solare.

  6. Le nuove riviste possono proporre domanda ai fini della classificazione come riviste scientifiche o scientifiche di classe A soltanto dopo che siano maturati i tempi di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 2 del presente articolo.

Art. 4 - Modalità della valutazione

  1. La valutazione è articolata in due fasi.

  2. La prima fase è finalizzata all’accertamento preliminare del possesso dei requisiti minimi necessari per accedere al giudizio analitico per la classificazione nelle liste delle riviste scientifiche e di classe A, in particolare per quanto riguarda l’effettivo svolgimento della revisione tra pari.

  3. La seconda fase è finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti di processo e di prodotto che costituiscono indicatori della qualità delle riviste, ai sensi e per le finalità dell’art. 4, lett. a) e b), dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

CAPO II - VALUTAZIONE PRELIMINARE

Art. 5 - Accertamento della revisione tra pari

  1. Costituiscono requisiti per il riconoscimento della scientificità delle riviste:

    a) l'esistenza di un procedimento di revisione tra pari almeno a singolo cieco (one-side blind), dichiarato in ciascun fascicolo della rivista;
    b) la circostanza che sia sottoposto a revisione almeno un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo.

  2. Ai fini della inclusione nell’elenco delle riviste scientifiche di classe A:

    a) le procedure di revisione, di regola a doppio cieco (double blind), devono essere formalizzate in modo da garantire trasparenza, autonomia dei revisori rispetto agli organi della rivista e, in generale, assenza di conflitti di interessi;
    b) è necessario che siano sottoposti a revisione con i medesimi procedimenti tutti i contributi scientifici riferibili con certezza ad uno o più autori.

    Soltanto in casi eccezionali la direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

  3. La disposizione di cui al precedente comma 2, lettera b), non si applica ai contributi non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali ad esempio le schede bibliografiche, le recensioni di singoli volumi, gli interventi a forum e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più autori.

  4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ANVUR può procedere all'accertamento dell'effettività della revisione richiedendo alle riviste la trasmissione delle schede relative al peer review di contributi o fascicoli pubblicati nell'arco temporale oggetto di osservazione.

Art. 6 - Ulteriori verifiche

  1. Ai fini della classificazione delle riviste scientifiche, l'ANVUR accerta altresì che non si tratti di una forma di pubblicazione non compatibile con la scientificità. Oltre a quelle elencate all'articolo 2, comma 3, non sono compatibili:

    a) le riviste di mera divulgazione scientifica;
    b) le riviste di taglio esclusivamente professionale e di aggiornamento.

  2. Ai fini dell’inclusione nella classe A, l’ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 5, lett. a) e b) dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

  3. Ai fini delle verifiche previste dal comma precedente, ai sensi dell’art. 5, lett. a):

    a) salvo il disposto del successivo art. 8 del presente Regolamento, non sono ammesse alla fase successiva le riviste che non presentino la sottomissione di lavori alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) in almeno due esercizi VQR successivi ovvero che per almeno due esercizi successivi presentino un eccessivo squilibrio tra i contributi pubblicati annualmente e quelli sottomessi alla VQR;
    b) accedono alla fase successiva di valutazione esclusivamente le riviste che, nell’ultima VQR, risultino avere ottenuto una valutazione media dei lavori in esse pubblicati superiore almeno del 20% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste scientifiche classificate nella medesima area di valutazione.

  4. Nel caso che il numero di lavori pubblicati su una rivista e sottoposti a valutazione nell’ultima VQR sia tra uno a tre e che la rivista abbia complessivamente pubblicato, nel periodo della VQR considerata, non più del quadruplo degli articoli sottoposti, la lettera b) del precedente comma 3 non trova applicazione. Ai fini dell'ammissione è verificato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 13 che seguono. In caso di esito negativo si considera non soddisfatto il requisito di cui all'art 5 lettera a) dell'Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120. In caso di esito positivo, si procede alla verifica degli ulteriori requisiti ai sensi del presente Regolamento.

  5. Ai fini delle verifiche previste dal comma 3, ai sensi dell’art. 5, lett. b) dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120, non sono ammesse alla classe A le riviste che non raggiungano adeguati livelli di prestigio ed impatto, anche sulla base di una valutazione informata derivante da un’analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili. Per i settori individuati dall’ANVUR nel comma successivo, non sono ammesse alla classe A le riviste che non risultino indicizzate in almeno una delle banche dati bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale (WoS e Scopus).

  6. Allo stato attuale, l'ANVUR ritiene che il criterio sussidiario di cui al comma precedente possa essere applicato esclusivamente ai settori compresi nell'Area 13 - Scienze economiche e statistiche.

Art. 7 - Valutazione abbreviata

  1. Le riviste che risultino indicizzate in WoS (e precisamente nelle banche dati Science Citation Index Expanded; Social Science Citation Index; Arts and Humanities Citation Index; Emerging Sources Citation Index) e/o Scopus/Scimago sono ammissibili d’ufficio fra le riviste scientifiche di un’area, se ritenute pertinenti all’area stessa. La pertinenza è accertata caso per caso, anche tenendo conto della subject category o della all science journal classification di cui fa parte la rivista; riviste interdisciplinari o multidisciplinari sono ammissibili in più aree in presenza di adeguate motivazioni scientifiche.

  2. Le riviste che, nell'ultima VQR, risultino avere ottenuto una valutazione media dei loro prodotti superiore almeno del 40% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste della medesima area scientifica sono ammesse alla classe A previo accertamento del solo requisito della regolarità, di cui al seguente art. 9.

Art. 8 - Riviste nuove e riviste straniere

  1. Qualora per una rivista non risultino sottoposti lavori all’ultima VQR:

    a) ove si tratti di rivista nuova che abbia compiuto nell’anno solare in corso il periodo necessario per essere sottoposta a valutazione per l’inserimento nella classe A, l’ANVUR può procedere con la seconda fase della valutazione e, in caso di esito positivo con riguardo a tutti i parametri delineati nel Capo III che segue, può inserire la rivista nella lista della classe A con la riserva di effettuare il controllo di cui all’art. 6 comma 2 del presente Capo alla prima VQR successiva. In caso di esito negativo di quest’ultimo controllo, la rivista è declassata.
    b) ove si tratti di una rivista straniera, l’ANVUR può procedere con la seconda fase della valutazione avendo riguardo a tutti i parametri delineati nel Capo III che segue e potendo altresì considerare, ove rilevante nella specifica area scientifica, la posizione occupata nelle principali banche dati internazionali. In caso di esito positivo la rivista è inserita nella lista della classe A.

  2. Secondo la disposizione di cui alla lettera b) che precede, alle riviste straniere sono assimilate le riviste italiane che pubblicano in larga maggioranza contributi scientifici di docenti e ricercatori afferenti a Università e Enti o Istituti di ricerca stranieri.

Art. 9 - Controllo successivo

  1. Le riviste iscritte nelle liste di classe A ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, all. D), sono controllate ogni cinque anni al fine di verificare la permanenza dei relativi requisiti. Se la verifica ha esito negativo, le riviste sono sottoposte a procedura di declassamento dalla classe A.

  2. Fermo restando le verifiche di cui al comma precedente, l’esito della verifica è considerato, in ogni caso, negativo, se:

    1. la rivista non è in grado di dimostrare la sottoposizione preventiva degli articoli in essa pubblicati a una procedura di revisione tra pari;
    2. la rivista, laddove italiana, non abbia avuto lavori sottoposti a valutazione per due VQR consecutive o abbia ottenuto, sempre per due VQR consecutive, risultati negativi rispetto a quanto previsto nel precedente art. 6, comma 2, salvo il caso in cui dimostri che tale risultato sia dovuto a una prevalenza di autorevoli autori stranieri o non strutturati o ad altre circostanze specifiche e eccezionali.
  3. L’esito negativo della verifica è accertato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR sentito il parere del Gruppo di Lavoro competente per il settore concorsuale in cui la rivista è iscritta in classe A.4

CAPO III - REQUISITI DI PROCESSO E DI PRODOTTO

Art. 10 - Verifica degli indicatori

  1. La seconda fase della valutazione ai fini della classificazione delle riviste di carattere scientifico e delle riviste di carattere scientifico di classe A, è finalizzata alla verifica di indicatori, costituiti da requisiti di processo e di prodotto, il possesso dei quali consente di esprimere un giudizio in ordine alle qualità indicate dall’art. 4 dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

  2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono:

    a) la regolarità delle pubblicazioni;
    b) la composizione degli organi delle riviste;
    c) la diffusione nella comunità scientifica di riferimento;
    d) l’accessibilità dei contenuti;
    e) il carattere scientifico dei contributi;
    f) l’apertura internazionale.

  3. L’accertamento della sussistenza degli indicatori di cui al comma 2, nella misura rispettivamente richiesta per i fini della scientificità o della classe A, è necessario per concludere i giudizi con esito positivo, salva la eccezionale possibilità di provvedere in tal senso in assenza di uno soltanto di essi e fornendo un’adeguata motivazione.

Art. 11 - Regolarità della pubblicazione

  1. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco delle riviste scientifiche è necessario che tale rivista sia caratterizzata da regolarità. Ai fini del giudizio di scientificità deve essere verificata la corrispondenza tra la periodicità dichiarata e il numero effettivamente pubblicato nel periodo di osservazione.

  2. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco di classe A è necessario che la sua pubblicazione sia caratterizzata da regolarità, intendendosi per tale la corrispondenza tra le uscite programmate e i numeri puntualmente pubblicati, senza ritardi né accorpamenti non giustificati dal punto di vista scientifico (per esempio numeri doppi tematici).

  3. Con riguardo alle finalità di entrambi i commi che precedono, è ammissibile soltanto in casi eccezionali, specificamente motivati, un ritardo di durata limitata e non superiore a un anno.

Art. 12 - Composizione degli organi delle riviste

  1. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco delle riviste scientifiche è necessario che gli organi direttivi delle riviste scientifiche siano composti da studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri, in misura almeno pari alla somma degli altri componenti.

  2. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco delle riviste di classe A è necessario che gli organi direttivi siano composti in larga maggioranza da studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale.

Art. 13 - Diffusione nella comunità scientifica

  1. Ai fini della valutazione circa la diffusione di una rivista, ai sensi dell’art. 4, lett b) dell’Allegato D del DM 120/2016, si reputano diffuse nella comunità scientifica le riviste ove si svolge il dibattito nazionale e internazionale proprio di ciascuna area scientifica.

  2. L’indicatore della specifica diffusione nella comunità degli studiosi di ciascun settore è costituito dalla numerosità degli autori organicamente appartenenti alla comunità scientifica e dalla varietà delle istituzioni di loro provenienza.

  3. Gli autori dei prodotti pubblicati su riviste qualificabili come scientifiche devono essere in misura apprezzabile studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni ovvero dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale.

  4. Gli autori dei prodotti pubblicati su riviste qualificabili come di classe A devono essere in maggioranza provenienti da studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni ovvero dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale, manifestando altresì apertura e pluralismo in ragione della varietà dell’origine culturale e della matrice accademica degli autori.

Art. 14 - Accessibilità dei contenuti

  1. Le riviste scientifiche, ove non siano telematiche ad accesso aperto, devono, alternativamente, essere presenti in almeno sei biblioteche universitarie italiane o straniere o essere presenti su web con almeno gli indici disponibili in accesso aperto.

  2. Ai fini della classificazione in classe A, le riviste devono essere presenti in almeno una tra le maggiori banche dati internazionali del settore, ove ciò sia coerente con i caratteri del medesimo settore scientifico. Comunque, se non siano telematiche, devono essere presenti su web con almeno gli indici in accesso aperto.

Art. 15 - Carattere scientifico dei contributi

  1. Il carattere scientifico dei contributi pubblicati da una rivista è determinato dal grado elevato di approfondimento, testimoniato dal taglio critico e dall'accuratezza nella ricerca delle fonti e bibliografica nonché nell'informazione di base.

  2. Ai fini della scientificità, è necessario che siano riscontrabili un taglio critico e una sufficiente informazione bibliografica in un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo.

  3. Ai fini della classificazione in classe A, è necessario che una larga maggioranza dei prodotti considerati scientifici secondo le caratteristiche di ciascuna area scientifica si segnali per l’ampiezza dell’articolazione e dell’analisi critica, oltre che per la completezza delle fonti e dell’informazione bibliografica.

Art. 16 - Apertura internazionale

  1. Ai fini della valutazione circa la diffusione internazionale, ai sensi dell’art. 4, lett. b) dell’Allegato D del DM 120/2016, deve essere accertata la sussistenza di almeno uno tra i seguenti indicatori principali:

    a) indicizzazione delle riviste in WoS e/o Scopus e/o loro presenza in altre importanti banche-dati internazionali;
    b) la presenza continua e significativa di contributi di autori stranieri o operanti stabilmente all’estero;
    c) la presenza continua e significativa di contributi in lingua estera.

  2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati sufficienti, qualora siano tutti concorrenti, i seguenti indicatori secondari:

    a) la presenza di un sito internet con indici, abstract e materiali anche in lingua estera;
    b) la presenza di un comitato scientifico internazionale ovvero di studiosi stranieri nella direzione e/o nella redazione;
    c) la presenza di abstract in una delle principali lingue veicolari diversa dall'italiano;
    d) la presenza nelle biblioteche scientifiche di un numero cospicuo di Paesi esteri.

Footnotes

  1. "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (11G0009) (GU n.10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 11): http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-01-14&atto.codiceRedazionale=011G0009

  2. "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" (16G00106) (GU Serie Generale n.130 del 6-6-2016): http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/06/16G00106/sg

  3. "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95" (16G00130) (GU Serie Generale n.155 del 5-7-2016): http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/05/16G00130/sg

  4. Testo modificato dal Consiglio direttivo in data 4 ottobre 2017.

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