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@sevenstars770
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STATUTO

Linux User Group - Bolzano-Bozen-Bulsan - LUG-BZ Associazione senza scopo di lucro

I. COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. I (Costituzione e sede)

E costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "Linux User Group Bolzano-Bozen-BuIsan (LUG-BZ)" con sede specificata all'Art. 22; essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni di legge del Codice civile.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'associazione Linux User Group Bolzano-Bozen-Bulsan (LUG-BZ) è una libera associazione apartitica ed aconfessionale, a carattere volontario e senza scopi di lucro.

Art. 3 (Scopi dell'Associazione)

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione e la conoscenza del sistema operativo GNU/Linux, del Free Software e dei formati e degli standard aperti nel territorio della Provincia di Bolzano. Per Free Software si intende quel software distribuito secondo le norme della GNU Public License (GPL). A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

  • manifestazioni, corsi ed appuntamenti riguardanti GNU/Linux ed il free Software;

  • incontri di utenti GNU/Linux e free Software per reciproco scambio di opinioni ed esperienze;

  • collaborazione per progetti specifici con Istituzioni ed altre Associazioni in Italia e all'estero;

  • produzione di materiale didattico ed illustrativo dell'attività svolta anche di carattere multimediale.

II. SOCI E CONDIZIONI Dl AFFILIAZIONE

Art. 4 (Requisiti dei soci e loro ammissione)

Si possono associare tutte le persone interessate all'attività dell'Associazione e che condividano la filosofia del Free Software e del sistema operativo GNU/Linux.

Possono inoltre essere soci Associazioni, Circoli, enti pubblici o privati e senza scopo di lucro. In tal caso può intervenire in Assemblea solo il legale rappresentante.

L 'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L 'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che può accettare le domande solo dopo il pagamento del contributo associativo annuale. La quota o contributo associativo è intrasmissibile. Non sono ammesse partecipazioni temporanee all'associazione.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

Ogni socio ha il diritto di esprimersi e di comunicare nella propria lingua madre.

L 'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. La quota sociale non è rivalutabile.

Tutti i soci hanno parimenti diritto di elettorato attivo e passivo, sia per l'approvazione che per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti che per la nomina di tutti gli organi associativi.

Ogni socio ha il diritto di consultare tutti i libri di cui all'art. 25.

Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)

La perdita dell'affiliazione e della qualifica di socio si verifica nei seguenti casi:

  1. per mancato pagamento della quota associativa entro il primo mese di ogni anno sociale;

  2. per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello statuto e/o dell'associazione;

  3. per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il secondo mese di ogni anno sociale oppure in caso di necessità alla revisione della lista dei soci.

III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • I'assemblea;
  • il Revisore dei Conti;
  • il Segretario Generale.

PRESIDENTE

Art. 8 (Compiti del Presidente)

  • Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

  • Compito primario del Presidente è di sovrintendere e coordinare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

  • Esclusivamente al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

  • Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 9 (Elezione del Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. È eletto in primo scrutinio con la maggioranza dei voti validi espressi. In ballottaggio, solo tra il primo ed il secondo, è eletto colui che ha più voti. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente all'inizio del suo incarico e rimane in carica, senza possibilità di revoca da parte del Presidente, fino all'Assemblea Ordinaria che provvede al rinnovo dell'incarico di Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio Direttivo, subentra il Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente si trovasse nella stessa condizione, il Consiglio stesso provvede ad un Presidente pro-tempore fino alla successiva Assemblea dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo liberamente eleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità ed attuare le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

  2. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

  3. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  4. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da almeno due degli altri membri;

  5. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

  6. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.

Art. 11 (Composizione del Consiglio Direttivo)

II Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri compreso fra tre e nove - da stabilirsi dall'Assemblea prima della elezione - nominati dall'Assemblea Ordinaria. E presieduto dal Presidente dell'Associazione che è membro di diritto.

  • Sono eletti Consiglieri i soci che hanno ottenuto più voti.
  • Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
  • Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi Membri, il Consiglio Direttivo deve ristabilire il numero originario di componenti. A tal fine ha la facoltà, nel caso in cui ne manchino meno della metà, di procedere — per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso, altrimenti deve essere convocata quanto prima l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate telefonicamente, via fax o via e-mail almeno tre giorni prima, e mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'Associazione. In ogni caso è valida la riunione del Consiglio direttivo non ritualmente convocato, purché siano presenti tutti i consiglieri ed il presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche per via telematica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo Verbale sottoscritto dal Presidente o dal suo sostituto e dev'essere spedito a cura del Segretario Generale via e-mail a tutti i soci e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ASSEMBLEA

Art. 13 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto relativi all'esercizio economico-finanziario precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le verrà sottoposta.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:

  • su richiesta del Presidente;

  • per decisione del Consiglio Direttivo;

  • su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 14 (Convocazione dell'Assemblea)

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 25 giorni, telefonicamente o via fax o via e-mail e mediante affissione nella sede dell'Associazione e sul sito internet dell'avviso di convocazione.

Art. 15 (Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. E ammesso il voto per delega. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a tre e devono essere conferite per iscritto, pena la nullità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un socio designato dalla persona che presiede l'assemblea. L 'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea ridiscute la questione e vota una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. L 'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza dei due terzi degli associati.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta degli associati. Orario e luogo di svolgimento della riunione in seconda convocazione saranno indicati nella stessa riunione di prima convocazione. L 'intervallo di tempo tra le due riunioni non dev'essere inferiore a 24 ore. Ora e luogo della riunione in seconda convocazione devono essere comunicati via e-mail, via fax o telefonicamente e mediante affissione nella sede dell'Associazione e sul sito internet a tutti i soci. Non è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 16 (Forma di votazione dell'Assemblea)

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, o indicazioni nominali, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 17 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Revisore dei Conti, il Segretario Generale;

  3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;

  4. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza, sempre nei limiti dello statuto;

  5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

in sede straordinaria:

  1. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, fermo restando il quorum di cui all'art. 27;

  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  3. deliberare sullo spostamento della sede dell'Associazione;

  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

Art. 18 (Il Revisore dei Conti)

Il revisore ha una funzione di controllo sull’amministrazione del patrimonio. Può essere socio o non socio e viene eletto dall'Assemblea.

Il controllo dallo stesso esercitato sarà di legalità e correttezza contabile. Il revisore deve redigere una relazione con i risultati delle verifiche effettuate. Deve poi presentare detta relazione all'assemblea, in occasione della convocazione per l'approvazione del bilancio. La carica di Revisore è incompatibile con quella di tutti gli altri organi.

Art. 19 (Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio, ma soci dell'Associazione.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'Attività dell'Associazione.

IV. PATRIMONIO E RISORSE

Art. 20 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dalle quote associative;

  2. dalle tasse di affiliazione;

  3. dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;

  4. da sottoscrizioni, contributi, donazioni e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

  5. dai proventi derivanti da attività commerciali.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali che il Consiglio direttivo riterrà più opportune. L 'associazione può ottenere, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'associazione, prestiti dai propri soci. I suddetti finanziamenti saranno sempre e solo infruttiferi di interessi.

Art. 21 (Gestione del Patrimonio)

La gestione del patrimonio sarà affidata al Consiglio direttivo, il quale risponderà della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione dell'Assemblea.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 (Sede)

L'associazione "Linux User Group Bolzano-Bozen-Bulsan (LUG-BZ)" ha sede a Caldaro/Kaltern (BZ), Oberplanitzing 51.

Art. 23 (durata)

La durata dell'Associazione è prevista fino al 2050, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria.

Art. 24 (chiusura)

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio sono fissati rispettivamente al gennaio ed al 31 dicembre.

Art. 25 (libri)

Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi:

  1. libro degli associati;

  2. libro dei verbali del Consiglio direttivo;

  3. libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;

  4. un libro di cassa.

Art. 26 (finanze)

Per la natura e le finalità dell'Associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili tra gli associati. In nessun caso sarà possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diversa imposizione di legge.

Art. 27 (scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. La devoluzione del patrimonio, salvo particolari disposizioni di legge in materia, sarà effettuata a favore di altre associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle finalità del "Linux User Group Bolzano-Bozen-Bulsan (LUG-BZ)", dedotte le eventuali anticipazioni fatte dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Revisore.

Art. 28 (controversie)

In caso di controversie legate all'interpretazione del presente Statuto ed alle delibere degli organi decide un collegio arbitrale composto di tre membri, due eletti dalle parti contendenti, ed uno dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

Art. 29 (pubblicazione)

Le delibere di tutti gli organi devono essere imputate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.

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