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@aborruso
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Il CAD e il decreto "Rilancio"

Nel cosiddetto decreto "Rilancio", ovvero il decreto legge 19 maggio 2020, in corrispondenza dell'articolo 264 si fa riferimento al Codice dell'amministrazione digitale (il CAD).

A seguire se ne riporta un estratto, con gli hyperlink ai vari articoli citati, in modo da potersene fare un'idea.

Da sottolineare il riferimento gli "accordi quadro" a tema "open data", che le pubbliche amministrazioni dovranno predisporre entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto "Rilancio".


  1. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' in loro possesso:
    • a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
      • 1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";
      • 2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";
      • 3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.";
    • b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (ndr, è il Codice dell'amministrazione digitale, il CAD), apportare le seguenti modifiche:
      • 1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";
      • 2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma: "2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.";
    • c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a),", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" e' sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"."
    • d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;
  2. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.
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