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Regolamento ANVUR classificazione riviste Area non bibliometrica (2015-2019)
date disclaimer
2019-02-20
il seguente testo è la conversione in markdown del regolamento ANVUR pubblicato alla data indicata, potrebbe essere stato sostituito da una versione aggiornata. In ogni caso fa fede l'originale sul sito anvur.it (se ancora disponibile). Per facilitare il confronto con le precedenti versioni sono state apportate modifiche minori alla formattazione

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE NELLE AREE NON BIBLIOMETRICHE (Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20/02/2019)

Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Efficacia

  1. Il presente Regolamento disciplina l’impiego di criteri, parametri e indicatori per la classificazione e l’aggiornamento a qualsiasi titolo degli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente, adottato il 21 luglio 2016 e modificato da ultimo il 3 maggio 2017.

Art. 2 - Pubblicazioni soggette a valutazione

  1. Sono soggette a valutazione da parte dell’ANVUR, per le finalità del presente Regolamento, le riviste, cartacee o elettroniche, con finalità scientifiche dotate di codice ISSN.

  2. Per le medesime finalità, le pubblicazioni elettroniche sono considerate riviste esclusivamente a condizione che ciascun fascicolo:

    a) risulti formalmente identificabile e citabile grazie alla propria numerazione e datazione;
    b) risulti in sé concluso, non aperto ad ulteriori aggiornamenti e con numerazione progressiva delle pagine;
    c) contenga al suo interno, di norma, non meno di tre articoli scientifici (cinque nel caso si tratti di riviste con periodicità annuale), esclusi contenuti quali editoriali, premesse, prefazioni, indici, abstract, poster, piano dell’opera, bibliografia, eventi.

  3. Non sono comunque valutabili le pubblicazioni rientranti nelle seguenti categorie:

    a) giornali quotidiani;
    b) riviste settimanali;
    c) periodici con mera finalità culturale, politica, di attualità o costume;
    d) periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche;
    e) “house organ” aziendali;
    f) bollettini e newsletter;
    g) siti e portali web, blog nonché, in generale, pubblicazioni elettroniche prive dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
    h) atti di accademie non registrati dagli editori come riviste;
    i) working paper;
    j) pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta;
    k) riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali;
    l) riviste espressione di formazioni politiche, sindacali, religiose con esclusiva o prevalente finalità di promozione delle rispettive missioni.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 3 - Gruppo di Lavoro riviste

  1. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR nomina, sulla base di una pubblica manifestazione di interesse, i membri del Gruppo di Lavoro riviste, in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta, tra studiosi che godono di prestigio e autorevolezza per la qualità della loro attività scientifica nelle rispettive comunità, pubblicandone i nominativi sul sito web dell’ANVUR.

  2. Al Gruppo di Lavoro, suddiviso in sottogruppi corrispondenti alle aree specificate nel Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, spettano i seguenti compiti, da eseguire in base ai principi e ai criteri enunciati nel presente Regolamento:

    a) formulare proposte in merito alle istanze di revisione di classificazione presentate dai Direttori e/o dagli editori delle riviste, nonché in merito alla classificazione di riviste internazionali non presenti negli attuali elenchi, supportando le procedure d’ufficio iniziate dall’ANVUR, ai fini dell’aggiornamento della Classificazione delle Riviste Scientifiche e di Classe A, in ciascuna delle 6 Aree previste dal Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120;
    b) fornire indicazioni metodologiche circa la definizione di Rivista Scientifica ai fini della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, formulando pareri a beneficio del Consiglio Direttivo;
    c) svolgere l’istruttoria della procedura di classificazione delle riviste ai fini della Abilitazione Scientifica Nazionale, formulando pareri a beneficio del Consiglio Direttivo.

  3. I membri del Gruppo di Lavoro sottoscrivono il Codice etico dell’ANVUR e sono tenuti al rispetto della riservatezza. Sono altresì tenuti a dichiarare, in apertura delle procedure di classificazione, gli eventuali conflitti di interesse (dovuti tra l’altro a parentela, affinità o coniugio, appartenenza allo stesso Ateneo, corrente partecipazione agli stessi progetti di ricerca, presenza nel Comitato editoriale di una rivista oggetto di valutazione), con particolare riferimento al ruolo di Direttore ovvero di componente del Comitato editoriale della rivista.

  4. I membri in conflitto di interesse non partecipano alla discussione e alle votazioni sulla rivista per la quale dichiarino o sia stato accertato il conflitto. In tal caso, la valutazione viene presa in carico dagli altri membri del Gruppo di Lavoro o, in subordine, dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR.

Art. 4 - Procedura di valutazione a seguito di istanza di classificazione avanzata dai direttori e/o dagli editori delle riviste

  1. L’ANVUR attiva di regola ogni anno una procedura di revisione della classificazione e revisione degli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A, sia cartacee che elettroniche, su istanza dei rispettivi direttori e/o editori, dandone informazione sul sito web dell’ANVUR.

  2. La procedura di revisione si svolge secondo i criteri e le modalità indicate ai Capi III e IV del presente regolamento.

  3. Il rigetto dell’istanza comporta il mantenimento della rivista nella categoria di origine.

  4. Gli effetti della procedura di valutazione, ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, decorrono a partire dal quadrimestre di presentazione della domanda successivo alla deliberazione degli elenchi ANVUR delle riviste aggiornati.

Art. 5 - Procedura d’ufficio di revisione periodica della valutazione

  1. Le riviste iscritte negli elenchi delle Riviste Scientifiche ai sensi del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, Allegato D) sono controllate ogni cinque anni al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui ai Capi III e IV del presente Regolamento.

  2. Non vengono sottoposte a controllo le Riviste Scientifiche che sono state classificate dall’ANVUR negli ultimi cinque anni, ovvero indicizzate nelle banche dati Web of Science e/o Scopus, ovvero quelle con almeno un lavoro sottoposto a valutazione nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) disponibile con una valutazione superiore a quella più bassa prevista.

  3. Le riviste iscritte negli elenchi di Classe A ai sensi del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, Allegato D), sono controllate ogni tre anni al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui ai Capi III e IV del presente Regolamento.

  4. Non vengono sottoposte a controllo le riviste di Classe A che sono state classificate negli ultimi tre anni, ovvero per le quali gli articoli sottoposti a valutazione nell’ultima VQR abbiano ottenuto una quota di valutazioni eccellenti o elevate almeno pari a quella media delle riviste di Classe A dell’Area o dei Settori di riferimento.

Art. 6 - Ulteriori procedure d’ufficio

  1. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR può correggere d’ufficio documentati casi di errori materiali nelle classificazioni vigenti, inclusi quelli derivanti dall’assenza di codici ISSN. In quest’ultimo caso, il collegamento tra codice ISSN e rivista già classificata viene accertato d’ufficio sulla base delle informazioni fornite da “The International Centre for the registration of serial publications ISSN – CIEPS”.

  2. A tutela degli studiosi che hanno pubblicato, o intendono pubblicare, su riviste straniere non classificate, l’ANVUR può procedere d’ufficio alla valutazione di tali riviste, anche su segnalazione motivata delle società scientifiche ovvero di singoli studiosi del sistema universitario italiano, fatta pervenire secondo la procedura indicata sul sito web dell’ANVUR.

  3. Per rivista straniera si intende una rivista edita presso un editore non italiano o (nel caso delle riviste solo elettroniche che non abbiano editore) registrata presso uno Stato estero.

  4. La procedura d’ufficio si svolge secondo i criteri e le modalità indicate ai Capi III e IV del presente Regolamento.

  5. Gli effetti della procedura di valutazione, ai fini della ASN, decorrono a partire dal quadrimestre di presentazione delle domande successivo alla deliberazione dell’ANVUR sull’aggiornamento degli elenchi delle riviste.

Art. 7 - Tempi di valutazione ed efficacia temporale

  1. Il giudizio di scientificità ha ad oggetto un periodo corrispondente ad almeno un anno di pubblicazione della rivista e, comunque, almeno due fascicoli.

  2. Il giudizio sull’inclusione nella Classe A ha ad oggetto un periodo corrispondente ad almeno tre anni di pubblicazione della rivista e, comunque, almeno quattro fascicoli.

  3. Il giudizio di cui ai commi precedenti si applica ai fascicoli delle riviste oggetto di giudizio pubblicati a partire dall’inizio del periodo oggetto di valutazione ai sensi dei commi 1 e 2, fatta salva la possibilità di una motivata scelta differente dell’ANVUR.

  4. Il giudizio che dà luogo all’inclusione di una rivista negli elenchi delle Riviste Scientifiche ovvero di Classe A esplica effetti sulle domande di Abilitazione Scientifica Nazionale presentate a partire dal quadrimestre di presentazione della domanda successivo a quello della delibera di approvazione degli elenchi aggiornati ANVUR delle riviste.

  5. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle precedenti valutazioni dell’ANVUR.

  6. In caso di esito negativo della valutazione a seguito di istanza presentata secondo quanto previsto nell’art. 4, non è possibile chiedere un nuovo giudizio prima che sia trascorso interamente un periodo tale da escludere che vengano valutati due volte i medesimi fascicoli.

  7. L’eventuale declassamento di una rivista si applica esclusivamente agli articoli della rivista declassata pubblicati a partire dal termine di cui al comma precedente.

  8. Il declassamento di cui al comma precedente produce effetti sulle domande di abilitazione presentate a partire dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui cade il termine del terzo quadrimestre di presentazione della domanda successivo alla data di delibera dell’ANVUR.

  9. Le istanze di classificazione delle riviste di nuova istituzione possono essere proposte soltanto dopo che siano maturati i tempi indicati rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - Modalità della valutazione

  1. La valutazione è articolata in due fasi.

  2. La prima fase è finalizzata all’accertamento preliminare del possesso dei requisiti minimi necessari per accedere al giudizio analitico per la classificazione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A.

  3. La seconda fase è finalizzata alla verifica delle qualità indicate dal punto 4 dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120.

CAPO III - VALUTAZIONE PRELIMINARE

Art. 9 - Accertamento della revisione tra pari

  1. Fatta salva la facoltà di una selezione preliminare da parte della direzione delle riviste in ordine alle proposte da sottoporre a valutazione, le procedure di revisione devono essere formalizzate in modo da garantire trasparenza, autonomia dei revisori e, in generale, assenza di conflitti di interesse. Devono essere dichiarate in ciascun fascicolo della rivista o ben visibili sul sito o pagina web della rivista stessa.

  2. Non possono essere affidate revisioni di singoli articoli a Direttori e componenti della redazione della rivista.

  3. Soltanto in casi eccezionali la direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

  4. Costituiscono requisiti minimi necessari per il riconoscimento della scientificità e per l’ammissione in Classe A delle riviste:

    a) l’esistenza di un procedimento di revisione tra pari almeno a singolo cieco (single blind);
    b) la circostanza che siano sottoposti a revisione tutti i contributi pubblicati in ciascun fascicolo, fatto salvo quanto indicato nel comma 5;
    c) la necessità di coinvolgere esperti esterni nel processo di revisione tra pari; in particolare, ai fini del riconoscimento della Classe A non è ammissibile che le revisioni possano essere affidate esclusivamente ai componenti del Comitato Scientifico o di strutture ad esso assimilabili (es. Editorial Board, Advisory Board).

  5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 lettera b), non si applicano ai contributi non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali ad esempio le schede bibliografiche, le rassegne storiografiche, le recensioni di singoli volumi, gli interventi a forum e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più autori.

  6. Ai fini dell’accertamento della effettività della revisione, nelle procedure di valutazione ai sensi del Capo II del presente Regolamento, l’ANVUR potrà richiedere le schede relative alla peer review dei contributi o fascicoli pubblicati in almeno uno degli anni compresi nell’arco temporale oggetto di valutazione rendendole, ove necessario, opportunamente anonime.

Art. 10 - Ulteriori verifiche

  1. Ai fini della classificazione negli elenchi delle Riviste Scientifiche, l’ANVUR accerta altresì che non si tratti di una forma di pubblicazione non compatibile con la scientificità. Oltre a quelle elencate all’articolo 2, comma 3, non sono compatibili:

    a) le riviste di mera divulgazione scientifica;
    b) le riviste di taglio esclusivamente professionale e di aggiornamento.

  2. Ai fini dell’inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e negli elenchi di Classe A è necessario che la rivista:

    a) sia caratterizzata da regolarità, e che sia dunque verificata la corrispondenza tra la periodicità dichiarata e i numeri effettivamente pubblicati nel periodo di osservazione.
    b) sia dotata di un Codice etico, pubblicato sul proprio sito o pagina web, conforme alle vigenti linee guida adottate dal Committe on Publication Ethics (COPE).

  3. Con riguardo alla regolarità di cui al comma 2 lettera a), è ammissibile soltanto in casi eccezionali, specificamente motivati, un ritardo di durata limitata e non superiore a un anno.

CAPO IV - INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DELLE RIVISTE SCIENTIFICHE E DI CLASSE A

Art. 11 - Verifica degli indicatori

  1. Le riviste che superano la valutazione preliminare sono sottoposte ad ulteriore verifica per esprimere un giudizio in ordine alle qualità indicate dal punto 4 dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120.

Art. 12 - Inserimento negli elenchi delle Riviste Scientifiche)

  1. Al fine dell’inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche l’ANVUR verifica, sulla base degli indicatori elencati all’art. 14 del presente Regolamento, che le riviste siano in possesso dei requisiti di processo e di prodotto nella misura stabilita per le Riviste Scientifiche dagli articoli del presente capo, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

  2. Le riviste che risultino indicizzate in WoS e/o Scopus sono ammissibili d’ufficio negli elenchi delle Riviste Scientifiche.

Art. 13 - Inserimento negli elenchi di Classe A

  1. Al fine dell’inclusione negli elenchi delle riviste di Classe A l’ANVUR verifica che le riviste siano in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal punto 5, lettere a) e b), dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120.

  2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, il requisito previsto dal punto 5, lettera a) dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 si considera soddisfatto se gli articoli sottoposti all’ultima VQR hanno ottenuto un numero nonché una quota di valutazioni eccellenti e elevate superiori a quelli medi delle riviste di Classe A dell’Area o dei Settori di riferimento per le quali siano stati sottoposti a valutazione prodotti.

  3. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, il requisito del significativo impatto della produzione scientifica previsto dal punto 5, lettera b) dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 si considera soddisfatto se la rivista è in possesso dei requisiti di processo e di prodotto nella misura stabilita per le riviste di Classe A dagli articoli del presente capo, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

  4. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, laddove appropriato, il requisito del significativo impatto della produzione scientifica previsto dal punto 5, lettera b) dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 è valutato sulla base di una valutazione informata derivante da una analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili.

  5. Nei Settori compresi nell’Area di Scienze Economiche e statistiche, non sono ammesse alla Classe A le riviste che non risultino indicizzate in almeno una delle banche dati bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale.

Art. 14 - Indicatori dei requisiti di processo e di prodotto

  1. Il possesso dei requisiti di processo e di prodotto, ai fini delle valutazioni richieste dagli articoli 11 e 12 e volte ad esprimere un giudizio in ordine alle qualità indicate dall’art. 4 dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, è verificato mediante i seguenti indicatori:

    a) la composizione degli organi delle riviste;
    b) la diffusione nella comunità scientifica e provenienza degli autori;
    c) l’accessibilità dei contenuti;
    d) il carattere scientifico dei contributi;
    e) l’apertura internazionale.

  2. L’accertamento della sussistenza degli indicatori di cui al comma 1, nella misura rispettivamente richiesta per i fini della scientificità o della Classe A, è necessario per concludere i giudizi con esito positivo. Eccezionalmente e fornendo una adeguata motivazione è possibile il riconoscimento della Classe A in assenza di uno soltanto tra gli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) del presente articolo.

Art. 15 - Composizione degli organi delle riviste

  1. Ai fini dell’inclusione di una rivista nell’elenco delle Riviste Scientifiche è necessario che gli organi (Direzione, Comitato editoriale, Comitato Scientifico) siano composti da studiosi affiliati ad Università e enti o istituti di ricerca o da Alti Esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio e che non più del cinquanta per cento dei componenti degli organi stessi appartengano alla medesima Università, ente o istituto di ricerca, Istituzione di comprovata qualificazione e prestigio.

  2. Ai fini dell’inclusione di una rivista nell’elenco delle riviste di Classe A è necessario che gli organi (Direzione, Comitato editoriale, Comitato Scientifico) siano composti da studiosi affiliati ad Università e enti o istituti di ricerca o da Alti Esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio e che non più del trenta per cento dei componenti degli organi stessi appartengano alla medesima Università, ente o istituto di ricerca, Istituzione di comprovata qualificazione e prestigio.

Art. 16 - Diffusione nella comunità scientifica di riferimento e provenienza degli autori

  1. Ai fini della valutazione circa la diffusione di una rivista, ai sensi dell’art. 4, lett b) dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, si reputano diffuse nella comunità scientifica le riviste ove si svolge il dibattito nazionale e internazionale attinente all’Area o Settore di riferimento.

  2. L’indicatore della specifica diffusione nella comunità degli studiosi di ciascun settore è costituito dalla numerosità degli autori appartenenti alla comunità scientifica e dalla pluralità delle istituzioni di loro provenienza, nonché – ove rilevante per l’Area o Settore di riferimento – dalla eventuale presenza della rivista in una delle maggiori banche dati internazionali (WoS e/o Scopus).

  3. Gli autori dei prodotti pubblicati su Riviste Scientifiche devono essere in misura apprezzabile studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni ovvero dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale di riferimento.

  4. Gli autori dei prodotti pubblicati su riviste qualificabili come di Classe A devono essere in maggioranza studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni ovvero dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale, manifestando altresì apertura e pluralismo in ragione della varietà dell’origine culturale e della matrice accademica degli autori.

Art. 17 - Accessibilità dei contenuti

  1. Ai fini della scientificità, le riviste devono essere dotate di un sito o di una pagina web che renda possibile accedere alle informazioni relative agli indici (disponibili in accesso aperto), agli abstract, al codice etico, alla regolarità di pubblicazione, alla composizione degli organi, alle procedure di revisione e agli obiettivi e ambiti scientifici della rivista stessa.

  2. Ai fini della classificazione in Classe A, le riviste devono inoltre possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

    a) essere presenti in almeno una tra le maggiori banche dati internazionali coerenti con i caratteri del settore scientifico;
    b) rendere accessibili i propri contenuti sul proprio sito o pagina web con almeno gli indici e gli abstract (anche in lingua inglese) dei singoli articoli disponibili in accesso aperto.
    c) garantire l’accessibilità dei contenuti in accesso aperto, almeno entro diciotto mesi dalla pubblicazione di ciascun numero, rendendo comunque disponibili dal momento della pubblicazione anche gli abstract in lingua inglese dei singoli articoli.

Art. 18 - Carattere scientifico dei contributi

  1. Il carattere scientifico dei contributi pubblicati da una rivista è determinato dal grado elevato di approfondimento, testimoniato dal taglio critico, dalla presa in considerazione del dibattito internazionale (ove rilevante per la disciplina) e dall’accuratezza nella ricerca delle fonti e bibliografica nonché nell’informazione di base.

  2. Ai fini della scientificità, è necessario che siano riscontrabili un taglio critico e una sufficiente informazione bibliografica in un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo.

  3. Ai fini della Classe A, è necessario che una larga maggioranza dei prodotti considerati scientifici secondo le caratteristiche di ciascuna disciplina scientifica si segnali per l’originalità, l’ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell’analisi critica, oltre che per la ricchezza delle fonti e dell’informazione bibliografica, nonché per la capacità di entrare in un dialogo approfondito col dibattito internazionale (ove rilevante per la disciplina).

  4. I criteri di cui ai commi precedenti possono essere valutati anche facendo ricorso al contributo di revisori anonimi (come statuito dal Decreto ministeriale del 7 giugno 2016, n. 120).

  5. Ai fini della Classe A, vanno altresì considerati:

    a) il numero dei contributi pubblicati sulla rivista che siano stati sottoposti a valutazione nell’ultima VQR disponibile, nonché i relativi risultati;
    b) il rapporto tra i dati di cui alla precedente lettera a) e la media dei risultati conseguiti dalle riviste di Classe A dell’Area o Settore di riferimento;
    c) il numero dei contributi sottoposti alla rivista e il tasso di accettazione. Ai fini dell’accertamento della effettività del processo di selezione, l’ANVUR potrà richiedere documentazione relativa al numero di articoli sottoposti a valutazione, al numero di articoli respinti a seguito di decisione del Direttore, al numero di articoli respinti a seguito del processo di revisione.

  6. Ai fini della Classe A, laddove appropriato si effettua anche una valutazione informata derivante da una analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili.

Art. 19 - Apertura internazionale

  1. Per le sole riviste di Classe A, ai fini della valutazione circa la diffusione internazionale, ai sensi dell’art. 4, lettera b) dell’Allegato D del Decreto ministeriale del 7 giugno 2016, n. 120, deve essere accertata la sussistenza di almeno uno tra i seguenti indicatori:

    a) indicizzazione in WoS e/o Scopus e/o loro presenza in altre importanti banche-dati internazionali;
    b) la presenza continua e significativa di contributi di autori stranieri o operanti stabilmente all’estero;
    c) la presenza continua e significativa di contributi in lingue rilevanti per il dibattito scientifico.

  2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati sufficienti, qualora siano tutti concorrenti, i seguenti indicatori secondari:

    a) la presenza di un Comitato Editoriale e Scientifico di rilevanza internazionale ovvero di studiosi stranieri di rilevanza internazionale nella direzione;
    b) la presenza di abstract in una delle principali lingue veicolari del dibattito scientifico.

Art. 20 - Disposizioni transitorie

  1. Il possesso dei requisiti stabiliti al Capo III e IV è verificato per tutte le riviste che sono valutate a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

  2. Per le riviste attualmente incluse negli elenchi di Riviste Scientifiche e di Classe A, la verifica del possesso di tali requisiti, ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, avrà luogo non prima del trascorrere di un anno solare dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

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