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Regolamento ANVUR classificazione riviste Area non bibliometrica (2015-2019)
date disclaimer
2016-07-21
il seguente testo è la conversione in markdown del regolamento ANVUR pubblicato alla data indicata, potrebbe essere stato sostituito da una versione aggiornata. In ogni caso fa fede l'originale sul sito anvur.org (se ancora disponibile)

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE NELLE AREE NON BIBLIOMETRICHE

Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

visto l’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) e h) della legge 240/2010;

visto il DPR n. 4 aprile 2016, n. 95, recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari" e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;

visto il DM 7 giugno 2016 n. 120 contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95” e viste, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 dell’allegato D.

Considerato

che il DPR n. 96/2016 ha modificato la previgente disciplina inerente alla individuazione dei criteri e parametri per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;

che pertanto si rende necessario adeguare il Regolamento già adottato dall’ANVUR per le finalità attuativa della previgente disciplina,

nella seduta del 21 luglio 2016 l’ANVUR

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Efficacia

  1. Il presente Regolamento disciplina l’impiego di criteri, parametri e indicatori per la classificazione e il suo aggiornamento a qualsiasi titolo delle riviste scientifiche e di classe A, stabilendo, ove necessario, specifiche regole per le riviste per le quali sia appropriato l’uso degli indicatori dell’impatto della produzione scientifica richiamati dall’art. 5, lett. b), dell’allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

  2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente, adottato l’11 novembre 2015.

Art. 2 - Pubblicazioni soggette a valutazione

  1. Sono soggette a valutazione da parte dell’ANVUR, per le finalità del presente Regolamento, le riviste con finalità scientifiche dotate di codice ISSN.

  2. Per le medesime finalità, le pubblicazioni elettroniche sono considerate riviste esclusivamente qualora soddisfino i requisiti richiesti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, a partire dal 2014, per il rilascio del codice ISSN ai periodici online con finalità di studio o scientifiche.

  3. Non sono comunque valutabili le pubblicazioni rientranti nelle seguenti categorie:

    a) giornali quotidiani;
    b) riviste settimanali;
    c) periodici di varia cultura, politica, attualità, costume;
    d) periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche;
    e) “house organ” aziendali;
    f) bollettini e newsletter;
    g) siti, portali web, blog e, in genere, pubblicazioni online prive dei requisiti per la registrazione come riviste con finalità scientifica ai sensi del precedente comma 2;
    h) atti di accademie non registrati dagli editori come riviste;
    i) working paper;
    l) pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta, quali le collane di dipartimento;
    m) riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali, enti pubblici nazionali e locali, istituzioni pubbliche non scientifiche di varia natura;
    n) riviste espressione di formazioni politiche, sindacali, religiose con esclusiva o prevalente finalità di promozione delle rispettive missioni.

Art. 3 - Tempi di valutazione ed efficacia temporale

  1. Il giudizio di scientificità si svolge sulla base di un periodo corrispondente a un anno ovvero, alternativamente, a quello necessario per la pubblicazione di due fascicoli.

  2. Il giudizio sull’inclusione d’una rivista nella classe A si svolge sulla base di un periodo corrispondente a tre anni ovvero, alternativamente, al tempo necessario per raggiungere la pubblicazione di 6 fascicoli.

  3. Il giudizio che dà luogo all’inclusione di una rivista nella lista delle riviste scientifiche ovvero delle riviste di classe A retroagisce in ragione del periodo assunto a base del medesimo giudizio, fatti salvi gli effetti dei procedimenti terminati prima della sua pubblicazione da parte dell’ANVUR.

  4. In caso di esito negativo della valutazione, non è possibile chiedere un nuovo giudizio prima che sia trascorso interamente un periodo tale da consentire che non vengano valutati due volte i medesimi fascicoli.

  5. In caso di declassamento, quale che ne sia la causa, gli effetti che ne derivano sono posticipati a far capo dallo spirare del minor termine tra il tempo di un anno e la pubblicazione di due fascicoli dal momento dell’adozione della relativa delibera da parte dell’ANVUR.

  6. Le nuove riviste possono proporre domanda ai fini della classificazione come riviste scientifiche o scientifiche di classe A soltanto dopo che siano maturati i tempi di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 2 del presente articolo.

Art. 4 - Modalità della valutazione

  1. La valutazione è articolata in due fasi.

  2. La prima fase è finalizzata all’accertamento preliminare del possesso dei requisiti minimi necessari per accedere al giudizio analitico per la classificazione nelle liste delle riviste scientifiche e di classe A.

  3. La seconda fase è finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti di processo e di prodotto che costituiscono indicatori della qualità delle riviste, ai sensi e per le finalità dell’art. 4, lett. a) e b), dell’allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

CAPO II - VALUTAZIONE PRELIMINARE

Art. 5 - Accertamento della revisione tra pari

  1. Ai fini della classificazione delle riviste come scientifiche o di classe A, è accertata preliminarmente, la presenza di procedimenti di revisione tra pari, almeno a singolo cieco (one-side blind) e possibilmente a doppio cieco (double blind).

  2. Costituiscono requisiti per il riconoscimento della scientificità della rivista:

    a) l'esistenza di un procedimento di revisione tra pari, dichiarato in ciascun fascicolo della rivista;
    b) la circostanza che sia sottoposto a revisione almeno un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo.

  3. Ai fini della classificazione nella classe A le procedure di revisione devono essere formalizzate in modo da garantire trasparenza, autonomia dei revisori rispetto agli organi della rivista e, in generale, assenza di conflitti di interessi.

  4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANVUR può procedere all'accertamento dell'effettività della revisione richiedendo alle riviste la trasmissione delle schede relative al peer review di contributi o fascicoli pubblicati nell'arco temporale oggetto di osservazione.

  5. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nella classe A è necessario che siano sottoposti a revisione con i medesimi procedimenti tutti i contributi pubblicati dalla rivista i quali vi debbano essere sottoposti tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna area scientifica. Soltanto in casi eccezionali la direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

Art. 6 - Ulteriori verifiche

  1. Ai fini della classificazione delle riviste scientifiche, l'ANVUR accerta altresì che non si tratti di una forma di pubblicazione non compatibile con la scientificità. Oltre a quelle elencate all'articolo 3, comma 3, non sono compatibili:

    a) le riviste di mera divulgazione scientifica;
    b) le riviste di taglio esclusivamente professionale e di aggiornamento.

  2. Ai fini dell’inclusione nella classe A, l’ANVUR verifica, rispetto alla caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 5, lett. a) e b) dell’allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

  3. Ai fini delle verifiche previste dal comma precedente, ai sensi dell’art. 5, lett. a):

    a) Salvo il disposto del successivo art. 7 del presente Regolamento, non sono ammesse alla fase successiva le riviste che non presentino la sottomissione di lavori alla VQR in almeno due esercizi VQR successivi ovvero che per almeno due esercizi successivi presentino un eccessivo squilibrio tra i contributi pubblicati annualmente e quelli sottomessi alla VQR;
    b) Accedono alla fase successiva di valutazione esclusivamente le riviste che, presenti nell’ultima VQR, risultino avere ottenuto nella stessa una valutazione media dei lavori in esse pubblicati superiore almeno del 20% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste della medesima area scientifica.

  4. Ai fini delle verifiche previste dal comma precedente, ai sensi dell’art. 5, lett. b) dell’allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120, non sono ammesse alla classe A le riviste che non risultino indicizzate in almeno una delle banche dati bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale (WoS e Scopus) e che non raggiungano adeguati livelli di prestigio ed impatto, anche sulla base di una valutazione informata derivante da un’analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili.

Art. 7 - Valutazione abbreviata

Le riviste che, presenti in VQR, risultino avere ottenuto nella stessa una valutazione media dei loro prodotti superiore almeno del 40% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste della medesima area scientifica sono ammesse alla lista delle riviste di classe A previo accertamento del solo requisito della regolarità, di cui al seguente art. 9.

Art. 8 - Riviste nuove e riviste straniere

  1. Qualora per una rivista non risultino sottoposti lavori all’ultima VQR:

    a) ove si tratti di rivista nuova che abbia compiuto nell’anno solare in corso il periodo necessario per essere sottoposta a valutazione per l’inserimento nella classe A, l’ANVUR può procedere con la seconda fase della valutazione e, in caso di esito positivo con riguardo a tutti i parametri delineati nel Capo III che segue, può inserire la rivista nella lista della classe A con la riserva di effettuare il controllo di cui all’art. 5 comma 2 del presente Capo alla prima VQR successiva. In caso di esito negativo di quest’ultimo controllo, la rivista è declassata.
    b) ove si tratti di una rivista straniera, l’ANVUR può procedere con la seconda fase della valutazione avendo riguardo a tutti i parametri delineati nel Capo III che segue e potendo altresì considerare, ove rilevante nella specifica area scientifica, la posizione occupata nelle principali banche dati internazionali. In caso di esito positivo la rivista è inserita nella lista della classe A con la riserva di effettuare il controllo di cui all’art. 5 comma 2 del presente Capo alla prima VQR successiva al superamento della soglia di tre contributi registrati al CINECA in un triennio. In caso di esito negativo di quest’ultimo controllo, la rivista è declassata.

Art. 9 - Controllo successivo

  1. Le riviste che, iscritte alla classe A, ottengano per due VQR consecutive risultati negativi rispetto a quanto previsto nel precedente art. 5, comma 2, sono escluse dal relativo elenco.

  2. Le riviste iscritte alla lista di classe A in applicazione del disposto di cui alla lettera b) dell’allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120, sono controllate ogni quattro anni al fine di verificare la conservazione dei relativi requisiti. Se la verifica ha esito negativo, le riviste sono cancellate dalla classe A.

CAPO III - REQUISITI DI PROCESSO E DI PRODOTTO

Art. 10 - Verifica degli indicatori

  1. La seconda fase della valutazione ai fini della classificazione delle riviste di carattere scientifico e delle riviste di carattere scientifico di classe A, è finalizzata alla verifica di indicatori, costituiti da requisiti di processo e di prodotto, il possesso dei quali consente di esprimere un giudizio in ordine alle qualità indicate dall’art. 4 dell’allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120.

  2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono:
    a) la regolarità delle pubblicazioni;
    b) la composizione degli organi delle riviste;
    c) la diffusione nella comunità scientifica di riferimento;
    d) l’accessibilità dei contenuti;
    e) il carattere scientifico dei contributi;
    f) l’apertura internazionale.

  3. L’accertamento della sussistenza degli indicatori di cui al comma 2, nella misura rispettivamente richiesta per i fini della scientificità o della classe A, è necessario per concludere i giudizi con esito positivo, salva la eccezionale possibilità di provvedere in tal senso in assenza di uno soltanto di essi e fornendo un’adeguata motivazione.

Art. 11 - Regolarità della pubblicazione

  1. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco delle riviste scientifiche è necessario che tale rivista sia caratterizzata da regolarità. Ai fini del giudizio di scientificità deve essere verificata la corrispondenza tra numero di fascicoli dichiarato e numero effettivamente pubblicato nel periodo di osservazione.

  2. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco delle riviste di classe A è necessario che tale rivista sia caratterizzata da regolarità, intendendosi per tale la corrispondenza tra le uscite programmate e i numeri puntualmente pubblicati, senza ritardi né accorpamenti non giustificati dal punto di vista scientifico (per esempio numeri doppi tematici).

  3. Con riguardo alle finalità di entrambi i commi che precedono, è ammissibile soltanto in casi eccezionali, specificamente motivati, un ritardo di durata limitata e non superiore a un anno.

Art. 12 - Composizione degli organi delle riviste

  1. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco delle riviste scientifiche è necessario che gli organi direttivi delle riviste scientifiche siano composti da studiosi affiliati all’Università o agli enti e istituti di ricerca in misura almeno pari alla somma delle altre componenti.

  2. Ai fini dell’inclusione d’una rivista nell’elenco delle riviste di classe A è necessario che gli organi direttivi delle riviste di classe A siano composti in larga maggioranza da accademici strutturati nell’Università o in enti e istituti di ricerca ovvero da studiosi dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale.

Art. 13 - Diffusione nella comunità scientifica

  1. Ai fini della valutazione circa la diffusione di una rivista, ai sensi dell’art. 4, lett b) dell’allegato D del DM 120/2016, si reputano diffuse nella comunità scientifica le riviste ove si svolge il dibattito nazionale e internazionale proprio di ciascuna area scientifica.

  2. L’indicatore della specifica diffusione nella comunità degli studiosi di ciascun settore è costituito dalla numerosità e dalla varietà dell’affiliazione degli autori che alle riviste destinano i propri contributi.

  3. Gli autori dei prodotti pubblicati su riviste qualificabili come scientifiche devono essere in misura apprezzabile studiosi affiliati all’accademia o a enti e istituti di ricerca ovvero studiosi dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale.

  4. Le riviste di classe A devono essere caratterizzate da lavori in larga prevalenza provenienti da accademici strutturati o da studiosi appartenenti a enti e istituti di ricerca, italiani o stranieri, manifestando altresì apertura e pluralismo in ragione della varietà dell’origine culturale e della matrice accademica degli autori.

Art. 14 - Accessibilità dei contenuti

  1. Le riviste scientifiche, ove non siano telematiche ad accesso aperto, devono, alternativamente, essere presenti in almeno sei biblioteche universitarie italiane o straniere o essere presenti su web con almeno gli indici disponibili in accesso aperto.

  2. Ai fini della classificazione in classe A, le riviste devono essere presenti in almeno una tra le maggiori banche dati internazionali di settore e, ove non siano telematiche ad accesso aperto, in almeno dodici biblioteche universitarie italiane o straniere e devono altresì essere presenti su web con almeno gli indici in accesso aperto.

Art. 15 - Carattere scientifico dei contributi

  1. Il carattere scientifico dei contributi pubblicati da una rivista è determinato dal grado elevato di approfondimento, testimoniato dal taglio critico e dall'accuratezza nella ricerca delle fonti e bibliografica e nell'informazione di base.

  2. Ai fini della scientificità, è necessario che siano riscontrabili un taglio critico e una sufficiente informazione bibliografica in un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo.

  3. Ai fini della classificazione in classe A, è necessario che una larga prevalenza dei prodotti considerati scientifici secondo le caratteristiche di ciascuna area scientifica si segnali per l’ampiezza dell’articolazione e dell’analisi critica oltre che per la completezza delle fonti e dell’informazione bibliografica.

Art. 16 - Apertura internazionale

  1. Ai fini della valutazione circa la diffusione internazionale, ai sensi dell’art. 4, lett b) dell’allegato D del DM 120/2016, deve essere accertata la sussistenza di almeno uno tra i seguenti indicatori principali:

    a) indicizzazione delle riviste in WoS e/o Scopus e/o loro presenza in altre importanti banche-dati internazionali;
    b) la presenza continua e significativa di contributi di autori stranieri o operanti stabilmente all’estero;
    c) la presenza continua e significativa di contributi in lingua estera.

  2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati sufficienti, qualora siano tutti concorrenti, i seguenti indicatori secondari:

    a) la presenza di un sito internet con indici, abstract e materiali scientifici in lingua estera;
    b) la presenza di un comitato scientifico internazionale ovvero di studiosi stranieri nella direzione e/o nella redazione;
    c) la presenza di abstract in una delle principali lingue europee;
    d) la presenza di un sito internet con indici e materiali scientifici in lingua estera;
    e) la presenza nelle biblioteche scientifiche di un numero cospicuo di Paesi esteri.

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